PROGETTI
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Orientamenti per la stesura dei disegni di legge per la disciplina dei referendum regionali, provinciali e comunali nonchè per la riforma dell'autonomia dei Comuni e per il diritto elettorale
Ordine del giorno proposto dal direttivo all'Assemblea generale dei soci del 26-5-2001 1. Progetti riguardanti i nuovi diritti referendari 1. Condizioni e strategia Con la riforma dello Statuto di autonomia si dispone della premessa costituzionale per l'introduzione di nuovi diritti referendari, cioè nuovi tipi di referendum popolare a livello provinciale e regionale. Quindi è stata spianata la strada verso una democrazia più avanzata, moderna, aperta, coinvolgente e participativa in Sudtirolo, per una democrazia dei cittadini e delle cittadine. In termini metaforici gli elettori da ora in poi potranno riestrarre la loro scheda elettorale dalle urne per impiegarla nei vari erferendum incidendo cosí in maniera vincolante su singole decisioni politiche. - Metodo: la disciplina dei vari tipi di referendum verrà inserita in un apposito disegno di legge di iniziativa popolare (progetto di legge pienamente definito) e proposto ai Consigli provinciale e regionale. - Iter e calendario: - costruzione di un ampio "fronte di aderenti e sostenitori" (personaggi, associazioni, forze sociali ecc.) - informazione diffusa a tutta la popolazione ed ai partiti - preparazione organizzativa della raccolta delle firme - svolgimento della raccolta delle firme - campagna di sostegno della raccolta delle firme 1.) la Rete di democrazia, che consiste dei soci e simpatizzanti dell'Iniziativa (singoli, gruppi locali, organizzazioni) con l'aiuto dell'ufficio di coordinamento riesca:
- ad ampliare il numero dei soci a 500 come previsto originariamente; - a coinvolgere persone di fiducia in ogni comune della provincia; - ad ampliare notevolmente il numero delle associazioni sostenitrici. 2.) Il Laboratorio di democrazia entro la prossima Assemblea generale dei soci (fine ottobre/inizio 3.) Si riesca tramite l'iniziativa di formazione politica ad aumentare la sensibilità della popolazione in riguardo a questioni di democrazia diretta. 4.) l'Osservatorio sulla democrazia garantisca una presenza continua su queste tematiche nei media locali e, con l'ausilio dei propri mezzi (homepage, notiziario ecc.), una costante informazione. 2.1. Miglioramento della disciplina giuridica dello strumento della proposta di legge di iniziativa popolare (applicabile anche come primo passo dell'iniziativa popolare indiretta):
- il Consiglio regionale e il Consiglio provinciale devono occuparsi delle proposte di legge entro un anno dalla sua presentazione da parte dei promotori (norma vincolante); - la proposta non deve più decadere alla fine della legislatura; - la raccolta delle firme necessarie va fatta secondo regole più libere; - devono essere richieste meno firme di quante ne vengono richieste ora. 1 Il consenso minimo necessario fra la popolazione non dovrebbe essere troppo ampio per evitare che questo strumento venga utilizzato solo da forti lobby (il 2% ad es.); 2 Le firme necessarie possono essere raccolte senza autenticazione e possono essere controllate sulla loro validità ex post, in base ai dati ricavati dalla carta di identità. Contravvenzioni saranno punite secondo la legge penale. Va consentito un arco di tempo sufficiente per il dibattito pubblico e la raccolta stessa (almeno 4-6 mesi); 3 I cittadini e le cittadine possono proporre disegni di legge o relative modifiche su tutti gli argomenti di competenza del Consiglio provinciale, ad eccezione delle leggi tributarie e sul bilancio nonchè sulla tutela delle minoranze linguistiche. 4 Il Consiglio provinciale, entro un dato termine, può contrapporre un disegno di legge alternativo e quindi sottoporlo in forma abinata alla votazione popolare. Gli elettori in questo caso saranno chiamati a decidere su e di sceglieri fra le due proposte di legge. 5 Un opuscolo di informazione recapitato ad ogni famiglia illustrerà il tema della votazione e le modalità referendarie. Ciò consente l'informazione equilibrata di tutta la popolazione. Nell'ambito di pubblicazioni e manifestazioni predisposte da enti pubblici sull'argomento del referendum va dato ugual spazio e dignità a tutte le posizioni (par condi.). 6 Decide la maggioranza semplice dei voti (nessun quorum né di partecipazione né di consenso). 7 E' previsto un indennizzo dei costi sostenuti per la promozione del dibattito e dell'informazione, commisurato secondo il rispettivo numero di voti dati ai quesiti referendari alternativi. 1 qualora singoli cittadini/e o un comitato di promotori entro questo termine presenta il numero minimo necessario di firme (per es. il 2% degli aventi diritto al voto) sarà indetto il refrendum su questa legge. 2 questo referendum sarà svolto secondo i principi stabiliti ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7 1 La richiesta di referendum ha effetto sospensivo per il provvedimento che ne forma l'oggetto. 2 Il referendum si svolge secondo le regole previste ai punti 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 3 3. Se la Giunta provinciale non si conformasse all'esito del referendum è tenuta a pubblicare e motivare la sua decisione divergente dalla volontà popolare. 3. Lineamenti di fondo della normativa sui referendum comunali La situazione Ambito di applicazione I cittadini e le cittadine hanno lo stesso ambito di diritti decisionali come il Consiglio comunale, ad eccezione del regolamento interno dell'amministrazione e dei rapporti di lavoro con gli impiegati. Validità della votazione Decidono gli aventi diritto al voto che partecipano alla votazione. Nessun quorum né di partecipanti né di consensi è previsto. Coincidenza di elezioni e referendum Allo scopo di risparmiare costi le elezioni del Consiglio e i referendum possono svolgersi contemporaneamente. Ammissibilità al referendum La soglia massima delle firme richieste come consensi per la promozione di un referendum comunale può arrivare al 10% degli aventi diritto al voto. Il numero di firme necessarie andrebbe scaglionato a seconda della dimensione del Comune; per Comuni con una popolazione più numerosa va prevista una soglia massima minore. Il Consiglio comunale può avanzare un referendum con la maggioranza di due terzi. Il tempo utile per la raccolta delle firme dev'essere almeno 4 mesi. Ammissibilità del quesito Una commissione nominata dal Consiglio comunale con maggioranza di due terzi, composta da tecnici non legati a partiti, decide della conformità giuridica della richiesta referendaria. Raccolta delle firme Le firme possono essere raccolte liberamente in tutti i posti possibili. Il controllo delle firme avviene attraverso campioni effettuati dagli uffici anagrafe in base ai dati forniti con la carta d'identità. Effetto sospensivo Dopo l'ammissione del referendum comunale tutti gli atti amministrativi concernenti il quesito del referendum devono essere sospesi. Informazione della cittadinanza In collaborazione con i rappresentanti delle posizioni (espressi nei quesiti referendari) il Comune elabora una scheda di informazione, in cui tutti i quesiti sono illustrati in maniera oggettiva. Questa scheda viene recapitata a tutte le famiglie. Nelle manifestazioni e nelle pubblicazioni comunali le varie posizioni vanno illustrate in forma equilibrata (par condicio). Territorio di riferimento A seconda dell'argomento un referendum comunale va svolto sull'intero territorio comunale in singole frazioni, singoli quartieri oppure in più comuni. Norma di tutela L'esito del referendum può essere rivisto, attraverso un nuovo referendum non prima della decorrenza di tre anni. II. Proposte relative all'autonomia dei Comuni e al diritto elettorale 1. L'Autonomia dei Comuni 1 Un'elezione più libera presuppone la facoltà dell'elettore di intervenire anche nella scelta dei candidati. Ciò significa che la selezione e la nomina dei candidati non può essere lasciata solo ai partiti, ma che tutta la cittadinanza deve poter assegnare il diritto alla candidatura a quelle persone in cui ha fiducia. 2 Un'elezione può essere considerata libera qualora gli elettori possono dare il proprio voto a candidati preferiti indipendentemente dalla lista di appartenenza; cioè gli elettori devono poter scegliere non fra singoli partiti, ma fra persone che intendono eleggere quali loro rappresentanti politici. Attualmente gli elettori non eleggono rappresentanti della popolazione, ma dei partiti. Il caso ideale sarebbe dato se ogni elettore potesse votare fra tutti i candidati un numero di candidati equivalente al numero dei seggi politici da occupare (membri del Consiglio provinciale). In tal modo ogni elettore si eleggerebbe il suo Consiglio "ideale". E` da tenere in considerazione anche il diritto di concentrare i propri voti su singoli candidati (possibilità di voto cumulativo). 3 La forza di un partito, quindi, deve risultare dal numero dei voti espressi ai suoi candidati e non viceversa: cioè il numero dei candidati eletti dipende dai voti dati ad un determinato partito come lo prevede la disciplina attuale. 4 Affinchè il corpo legislativo possa esercitare pienamente la funzione di controllo sull'esecutivo, le due istanze devono essere rigorosamente separate, cioè i membri del governo (Giunta provinciale) non devono essere contemporaneamente membri dell'organo legislativo (Consiglio provinciale). (Sugli ultimi tre punti esistono all'interno del direttivo posizioni diversificati; vengono proposte qui a dibattito.) |
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